Statuto
Allegato A
STATUTO
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata:
Magicamente
Liberi APS
con
sede legale nel Comune di
Vignola in via Caduti
sul Lavoro 660.
2. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
3. Il patrimonio
dell' Associazione comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato
per lo svolgimento dell' attività
statuaria ai fini dell' esclusivo
perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' vietata la
distribuzione, anche indiretta, di utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche in caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di soglimento
individuale del rapporto associativo. L'
eventuale avanzo di gestione deve essere
destinato interamente alla realizzazione
delle finalità istituzionali di cui al
succesivo art.2
5. La durata dell’Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
Art. 2
Scopi e attività
1.
L’Associazione
non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in favore
dei propri associati, di loro familiari o
di terzi di una o più delle seguenti
attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente dell'
attività di volontariato dei propri
associati.
2. Ai sensi dell' art.
5 del codice del terzo settore l'
associazione svolge attività d' interesse
generale nei seguenti settori: a), i) e w)
di cui all' art.5 dlgs 117_17.
3. In particolare l'
associazione ha come scopo quello di
favorire il raggiungimento delle autonomie
sociali e abitative per le persone con
abilità differenti, per permettere loro di
aumentare la fiducia nelle proprie
competenze e far cescere la loro autostima.
4. Per la realizzazione dei
propri scopi e nell' interno di operare per
la realizzazione di interessi a valenza
collettiva, l' Associazione si attiverà
mediante:
a. Favorire progetti
sperimentali di convivenza, coabitazione e
la conoscenza tra persone con abilità
differenti e altri giovani in uno
scambio di relazioni efficaci.
b. Allacciare rapporti con altre
associazioni, parrocchie, centri sociali
allo scopo di inserire nel contesto sociale
del territorio di riferimento le persone con
abilità differenti.
c. Stipulazione di accordi e
convenzioni con Enti ed istituzioni
pubbliche e/o private per la promozione e l'
esercizio delle sue attività che possano
avere anche ad oggetto, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la
disponibilità e l' utilizzo di beni mobili
ed immobili di terzi pubblici e/o privati.
d. Collaborazione con
associazioni ed istituzioni che ne facciano
richiesta, purchè queste abbiano finalità
non a scopo di lucro e siano ritenute
utili per il raggiungimento degli scopi
istituzionali.
e. Raccolta fondi attraverso
iniziative di autofinanziamento e/o ricerca
fondi.
f. Lo svolgimento delle attività
consentite dall' ordinamento utili al fine
di conseguire gli scopi associativi e
finanziarne le attività.
5. L' associazione può
esercitare, a norma dell' art. 6 del
Codice del terzo settore, le attività
diverse da quelle di interesse
generale, secondarie
e
strumentali rispetto a queste ultime,
secondo le previsioni del presente statuto
e nei criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale, con le
modalità operative deliberate dal proprio
Consiglio direttivo.
6. Per lo
svolgimento delle suddette attività, l'
Associazione si avvale prevalentemente
delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratutita dai propri
associati volontari. Può inoltre
avvalersi, in caso di particolare
necessità, di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai
propri associati nei limiti previsti dalla
attuale normativa. La qualifica di
volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni
altro apporto di
lavoro retribuito con l' ente di cui il
volontario è socio o associato o tramite
il quale svolge la propria attività
volontaria.
Art. 3
Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
h)
entrate
derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a
premi, pesche, vendita manufatti e
prodotti tipici.
2.
Il fondo comune costituito con le risorse
di cui al comma precedente non può essere
ripartito tra i soci né durante la vita
dell’Associazione, né all’atto del suo
scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, è utilizzato per lo
svolgimento dell' attività statuaria ai
fini dell' esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità soci.
4.
L’esercizio finanziario dell’Associazione
ha inizio e termine rispettivamente il 1°
Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al
termine del quale l' associazione deve
redigere il bilancio di esercizio annuale
e con decorrenza dal primo gennaio di ogni
anno. Esso è predisposto dal Consiglio
Direttivo e viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell' esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Regisro
unico nazionale del terzo settore. Nel
bilancio viene adeguatamente documentata e
cura del consiglio direttivo,la natura
secondaria e strumentale delle eventuali
attività diverse realizzate dall'
associazione ai sensi dell' art. 6 dlgs
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Art. 4
Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2.
Sono membri dell’Associazione i soci
fondatori e tutti i soggetti, persone
fisiche o enti del terzo settore che
si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi
dell’Associazione e ad osservare il
presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraveso il loro
legale rappresentante o un socio
espressamente delegato.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1.
L’ammissione a socio è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta
da parte degli interessati.Sono previsti i
seguenti tipi di soci: fondatori e
ordinari. Sono soci fondatori quei
soggetti che hanno fondato l’Associazione,
sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono
soci ordinari quei soggetti che
condividono le finalità dell’Associazione
pur non rientrando tra quanti l’hanno
costituita.
2. L' associazione non dispone limitazioni
con riferimento alle condizioni economiche
e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all' ammissione degli
associati e non prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della
quota associativa.
3. Possono essere soci dell' Associazione
le persone fisiche ed enti del terzo
settore che si riconoscono negli scopi
perseguiti dall' Associazione e vogliano
concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L' appartenenza all' Associazione è
libera e volontaria, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni
adottate dai suoi organi secondo le
specifiche competenze previste dalle norme
statuarie.
5. Sono escluse di partecipazione alla
vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si
pronuncia il Comitato direttivo, le
eventuali reiezioni devono essere motivate
e sono impugnabili di fronte all'
assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
10. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
11. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c)
ad
accedere alle cariche associative.
d)
a prendere visione dei libri sociali, con
possibilità prenderne copia previa
richiesta.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 7
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c)
il
Presidente.
d)
l' organo di controllo contabile
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenutea causa del loro incarico .
Art. 8
L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni
associato può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro con delega scritta
per un massimo di tre per associato.
2. Hanno dirittp di voto tutti gli
associati maggiorenni iscritti all'
associazione al momento della data dell'
assemblea e in regola con il versamento
della quota sociale.
3. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilitàdei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e)
delibera
sull' esclusione degli associati e sul
rigetto delle domande di ammissione;
f)
delibera sulle modificazioni dell' atto
costitutivo o della statuto;
g)
approva l' eventuale regolamento dei
lavori assembleari;
h)
delibera lo scioglimento, la
trasformazione, la fusione o la scissione
dell' associazione;
i)
delibera sugli altri oggetti attribuiti
dalla legge, dall' atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza;
j)
delibera su tutte le questioni ad essa
sottoposte da parte del Consiglio
direttivo.
4. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
5. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e sull' eventuale trsformazione, fusione o scissione dell' associazione .
6. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (mail e/o sms e/o affissione della convocazione presso i centri frequentati dalle persone con abilità differenti) da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
10.
Le deliberazioni dell' Assemblea sono
valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti.
11.
Per modificare lo statuto occorrono in
prima convocazione il voto favorevole
delle metà degli associati, in seconda
convocazione occorre la presenza di almeno
metà degli associati e il voto favorevole
dei tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non
venisse raggiunto il numero costitutivo, è
possibile indire una terza convocazione, a
distanza di almeno un mese dalla seconda
convocazione, nella quale la deliberazione
in merito a modifiche statuarie sarà
valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rapprresentati purchè
adottata all' unanimità.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'
associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Il Comitato direttivo
1.
Il Consiglio direttivo è formato da un
numero di membri non inferiore a tre e non
superiore a sette, nominati dall’Assemblea
dei soci, fra i soci medesimi.( o tra le
persone indicate dai soci enti )
2. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
3. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.
4. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
5. Il
Consiglio nomina al suo interno un
Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario.
6. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
7. In particolare il Consiglio direttivo delibera:
a) le proposte di modifica dello statuto , da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b) i programmi delle attività;
c) l’ammissione di nuovi soci;
d) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
e) il rendiconto annuale da sottoporre, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.
9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
10. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 10
Il Presidente
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3.
Il Presidente cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio direttivo e in
caso d’urgenza, ne assume i poteri,
chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza
immediatamente successiva.
Art. 11
Organo di controllo
L' organo di controllo, anche
monocratico,è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell' Organo di controllo, ai
quali si applica l' art, 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui al co. 2,
art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.L' Organo di controllo vigila
sull' osservanza della legge e dello
Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonchè sulla adeguatezza dell' assetto
organizzativo, amministrativo e contabie e
sul suo concreto funzionamento. Esso
esercita inoltre il controllo contabile
nel caso in cui non sia nominato un
soggetto incaricato della Revisione legale
dei conti o nel caso in cui un suo
componente sia un revisore legale iscritto
nell' apposito registro. L' Organo di
controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell' osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che l'
eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dall'
organo di controllo. I componenti dell'
organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a
tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull' andamento
delle operazioni sociali o su determinati
affari.
Art.12
Revisione legale dei conti
Se l' Organo di controllo non esercita il
controllo contabile e se ricorrono i
requisiti previsti dalla Legge
l' associazione deve nominare un Revisore
legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell' apposito
registro.
Art. 13
Norma finale
1.
In caso di estinzione o scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio
residuo è devoluto , previo parere
positivo dell' Ufficio regionale del
Registro unico nazionale del Terzo
settore, da quando sarà operativo, e salva
divesa destinazione imposta dalla Legge,
ad altri enti del Terzo settore o a fini
di utilità sociale, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio.
L' assemblea provvede alla nomina di uno o
più liquidatori preferibilmente scelti tra
i propri associati.
Art. 14
Rinvio e clausola di mediazione
Per
quanto non espressamente riportato in
questo statuto si fa riferimento al codice
terzo settore e ad altre norme di legge
vigenti in materia di associazionismo.
I dati personali delle persone fisiche e
giuridiche dei quali l' associazione
entrerà in possesso nel corso delle
propria attività saranno sottoposti a
trattamento previsto dalla disciplina
vigente sulla tutela dei dati personali.
Per eventuali controversie tra gli
associati, o tra questi e gli organi
sociali o tra gli organi sociali, prima di
qualunque ricorso alla giustizia
ordinaria, sarà esperito un tentativo di
conciliazione presso un organismo
autorizzato ai sensi della vigente
normativa.
Art. 15
Registrazione ed esenzioni da imposta
di bollo
Il presente statuto è esente dall' imposta
di bollo e di registro ai sensi dell'
art.82 comma 3 del codice del Terzo
settore ( Dlgs 117-2017 ) in quanto si
tratta di modifiche rese necessarie da
adeguamento normativo.
11/07/2022 Vignola