Associazione Magicamente Liberi

«La disabilità non è un limite, ma un patrimonio per la collettività» di Ileana Argentin

Statuto

Allegato A

STATUTO

                                                                                 Art. 1

                                                       Costituzione, denominazione e sede

1.  E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata:

Magicamente Liberi APS

con sede legale nel Comune di Vignola in via Caduti sul Lavoro 660.

2. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.

3. Il patrimonio dell' Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statuaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di soglimento individuale del rapporto associativo. L' eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al succesivo art.2

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.  E’ data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

 

 

Art. 2

                                                                             Scopi e attività

     1.      L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati.

      2.   Ai sensi dell' art. 5 del codice del terzo settore l' associazione svolge attività d' interesse generale nei seguenti settori: a), i) e w) di cui all' art.5 dlgs 117_17.

3.   In particolare l' associazione ha come scopo quello di favorire il raggiungimento delle autonomie sociali e abitative per le persone con abilità differenti, per permettere loro di aumentare la fiducia nelle proprie competenze e far cescere la loro autostima.

4.  Per la realizzazione dei propri scopi e nell' interno di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l' Associazione si attiverà mediante:
a.   Favorire progetti sperimentali di convivenza, coabitazione e la conoscenza tra persone con abilità differenti e altri giovani   in uno scambio di relazioni efficaci.
b.   Allacciare rapporti con altre associazioni, parrocchie, centri sociali allo scopo di inserire nel contesto sociale del territorio di riferimento le persone con abilità differenti.
c.   Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l' esercizio delle sue attività che possano avere anche ad oggetto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disponibilità e l' utilizzo di beni mobili ed immobili di terzi pubblici e/o privati.
d.   Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute  utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

      e. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.      
f.   Lo svolgimento delle attività consentite dall' ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

    5.   L' associazione può esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse   da quelle di interesse generale, secondarie e                   strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
    6.  Per lo svolgimento delle suddette attività, l' Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratutita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro     apporto di lavoro retribuito con l' ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)      quote e contributi degli associati;

b)      eredità, donazioni e legati;

c)      contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;

d)      contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statuaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine del quale l' associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Regisro unico nazionale del terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata e cura del consiglio direttivo,la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall' associazione ai sensi dell' art. 6 dlgs 117_17

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si  impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraveso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita.
2. L' associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni  di qualsiasi natura in relazione all' ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall' Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L' appartenenza all' Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
5. Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all' assemblea dei soci.

7. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

10. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a)      mancato versamento della quota associativa per 1 anno;

b)      comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c)      persistenti violazioni degli obblighi statutari.

11. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a)      ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)      a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c)      a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

a)      a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)      a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)      ad accedere alle cariche associative.

d)     a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio direttivo;

c)      il Presidente.

d)     l' organo di controllo contabile

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenutea causa del loro incarico .

Art. 8

L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
2. Hanno dirittp di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti all' associazione al momento della data dell' assemblea e in regola con il versamento della quota sociale.

3. L’Assemblea  indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a)     nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b)    nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)     approva il bilancio;

d)      delibera sulla responsabilitàdei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e)      delibera sull' esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

f)    delibera sulle modificazioni dell' atto costitutivo o della statuto;

g)  approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h)  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' associazione;

i)  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j)  delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

4.  L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

5. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e sull' eventuale trsformazione, fusione o scissione dell' associazione .

6. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (mail e/o sms e/o affissione della convocazione presso i centri frequentati dalle persone con abilità differenti) da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10. Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

11. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole delle metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rapprresentati purchè adottata all' unanimità.
13. Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

                                                                            Art. 9

Il Comitato direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.( o tra le persone indicate dai soci enti )

2. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

3. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.

4. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 5. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

6. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

7.  In particolare il Consiglio direttivo delibera:

a)      le proposte di modifica dello statuto , da sottoporre all’Assemblea dei soci;

b)      i programmi delle attività;

c)      l’ammissione di nuovi soci;

d)      l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

e)       il rendiconto annuale da sottoporre, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;

f)       i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

g)      tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;

h)      la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;

i)        tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.

9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

10. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
                                                                            Art. 11
                                                                 Organo di controllo
L' organo di controllo, anche monocratico,è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell' Organo di controllo, ai quali si applica l' art, 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.L' Organo di controllo vigila sull' osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sulla adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabie e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro. L' Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l' eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall' organo di controllo. I componenti dell' organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
                                                                            Art.12
                                                           Revisione legale dei conti
Se l' Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge
l' associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell' apposito registro.

Art. 13

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione,  il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva divesa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L' assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l' associazione entrerà in possesso nel corso delle propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

                                                                 Art. 15
                                       Registrazione ed esenzioni da imposta di bollo
Il presente statuto è esente dall' imposta di bollo e di registro ai sensi dell' art.82 comma 3 del codice del Terzo settore ( Dlgs 117-2017 ) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.
11/07/2022 Vignola